Art. 2

In vigore dal 22 giu 1988
1. I contingenti tariffari fissati all' sono divisi in due parti. 2. Una prima parte di ogni contingente è ripartita fra alcuni Stati membri ; le quote che, fatto salvo l', sono valide fino al 30 giugno 1989, ammontano ai quantitativi seguenti : >SPAZIO PER TABELLA> 3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 118 180 e 143 550 hl, costituisce la riserva corrispondente. 4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione negli altri Stati membri ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.
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