Art. 4

In vigore dal 21 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, esso è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1988. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Vicepresidente (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9. (3) GU n. L 236 dell'11. 8. 1982, pag. 23. (4) GU n. C 193 del 22. 7. 1987, pag. 2. (5) GU n. C 236 del 2. 9. 1987, pag. 2.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1988/1745 | Portale Normativo