Art. 4
In vigore dal 21 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, esso è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1988.
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Vicepresidente
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
(3) GU n. L 236 dell'11. 8. 1982, pag. 23.
(4) GU n. C 193 del 22. 7. 1987, pag. 2.
(5) GU n. C 236 del 2. 9. 1987, pag. 2.
Storico versioni
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