Art. 2
In vigore dal 21 giu 1988
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di paracetamolo, di cui al codice 2924 29 30 della nomenclatura combinata, originario della Repubblica popolare cinese.
2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo netto al chilogrammo franco frontiera comunitaria non sdoganato e l'importo di 5 ECU oppure al 15 % di tale prezzo netto per chilogrammo franco frontiera comunitaria non sdoganato, essendo applicato il più elevato tra i due.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1, originario della Repubblica popolare cinese, è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
Storico versioni
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