Art. 3
In vigore dal 16 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.
(3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.
(5) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 58.
(6) GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 12.
Storico versioni
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