Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3. (3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30. (5) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 58. (6) GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 12.
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