Art. 9

In vigore dal 13 giu 1988
Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari prelevate in applicazione dell' o dell'articolo 5, renda possibile le imputazioni senza discontinuità, sulle loro quote cumulate del contingente comunitario.
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Art. 9 Regolamento (UE) 1988/1707 | Portale Normativo