Art. 8

In vigore dal 13 giu 1988
La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva. Essa informa gli Stati membri, entro il 5 marzo 1989, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1988/1707 | Portale Normativo