Art. 3
In vigore dal 9 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1988
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 4.
(5) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.
(6) GU n. L 80 del 25. 3. 1988, pag. 31.
(7) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.
(8) GU n. L 92 del 9. 4. 1988, pag. 43.
(9) GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 28.
(10) GU n. L 71 del 17. 3. 1988, pag. 26.
Storico versioni
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