Art. 3

Art. 3

In vigore dal 9 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1988 Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 4. (5) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9. (6) GU n. L 80 del 25. 3. 1988, pag. 31. (7) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31. (8) GU n. L 92 del 9. 4. 1988, pag. 43. (9) GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 28. (10) GU n. L 71 del 17. 3. 1988, pag. 26.
Storico versioni

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