Art. 1
In vigore dal 1 giu 1988
La Spagna, la Grecia e l'Italia sono autorizzate ad esentare i piccoli produttori dall'onere del prelievo di corresponsabilità nei limiti:
- di un importo pari, per ogni produttore, al prelievo su 25 t di cereali;
- di un importo complessivo per Stato membro pari a:
- 43,98 milioni di ECU per la Spagna,
- 14,67 milioni di ECU per la Grecia,
- 47,70 milioni di ECU per l'Italia.
Gli Stati membri di cui al primo comma elaborano la definizione di piccolo produttore tenendo conto, in particolare, della superficie investita a cereali e/o della superficie agricola utilizzata e/o della quota relativa dei cereali nel reddito delle aziende.
Storico versioni
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