Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 giu 1988
La Spagna, la Grecia e l'Italia sono autorizzate ad esentare i piccoli produttori dall'onere del prelievo di corresponsabilità nei limiti: - di un importo pari, per ogni produttore, al prelievo su 25 t di cereali; - di un importo complessivo per Stato membro pari a: - 43,98 milioni di ECU per la Spagna, - 14,67 milioni di ECU per la Grecia, - 47,70 milioni di ECU per l'Italia. Gli Stati membri di cui al primo comma elaborano la definizione di piccolo produttore tenendo conto, in particolare, della superficie investita a cereali e/o della superficie agricola utilizzata e/o della quota relativa dei cereali nel reddito delle aziende.
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