Art. 4

In vigore dal 31 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 1988. Per il Consiglio Il Presidente H. KLEIN (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9. (3) GU n. C 63 del 18. 3. 1986, pag. 5. (4) Regolamento (CEE) n. 2495/86 della Commissione (GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 12). (5) Decisione 86/589/CEE (GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 32). (6) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 1. (7) GU n. L 35 del 9. 2. 1988, pag. 13. (8) GU n. C 37 del 9. 2. 1988, pag. 3.
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