Art. 4
In vigore dal 31 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. KLEIN
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
(3) GU n. C 63 del 18. 3. 1986, pag. 5.
(4) Regolamento (CEE) n. 2495/86 della Commissione (GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 12).
(5) Decisione 86/589/CEE (GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 32).
(6) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 1.
(7) GU n. L 35 del 9. 2. 1988, pag. 13.
(8) GU n. C 37 del 9. 2. 1988, pag. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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