Art. 2

In vigore dal 31 mag 1988
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potsssio del codice NC ex 2841 60 00, originario della Repubblica popolare cinese. 2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo netto per chilogrammo, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e l'importo di 2,25 ECU, oppure al 20 % di detto prezzo netto per chilogrammo, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, scegliendosi di volta in volta l'importo più elevato. 3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1988/1531 | Portale Normativo