Art. 9

In vigore dal 30 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9. (2) GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (4) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11. (1) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.
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Art. 9 Regolamento (UE) 1988/1514 | Portale Normativo