Art. 9
In vigore dal 30 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.
(2) GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.
(1) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.
Storico versioni
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