Art. 8
In vigore dal 30 mag 1988
1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo rilasciato recano nella casella 14 l'indicazione del paese terzo di cui è originario il prodotto in causa.
Il titolo obbliga ad importare da tale paese.
2. I titoli recano nella casella 20, lettera a), una delle diciture di cui all'.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, mediante telescritto, l'entità e l'origine dei quantitativi oggetto di una domanda di titolo, nonché l'identità del richiedente.
Il titolo viene rilasciato il terzo giorno lavorativo che segue il giorno di presentazione della domanda, tranne nel caso in cui la Commissione abbia informato le autorità dello Stato membro interessato, mediante telescritto, che le condizioni per l'accoglimento delle domande non sono soddisfatte.
I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità, a decorrere dal giorno del rilascio effettivo sino alla fine del quarto mese successivo a tale data. La validità non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno in questione.
4. L'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è di 15 ECU/t.
5. Le disposizioni dell', paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3183/80 non si applicano.
6. Sono applicabili le disposizioni dell', paragrafi 1 e 2 e dell'.
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