Art. 2

In vigore dal 20 mag 1988
1. Nella domanda di titolo e nel titolo d'importazione stesso deve essere indicata, nella casella 14, la Iugoslavia come paese d'origine del prodotto. Il titolo d'importazione è valido soltanto per i prodotti originari della Iugoslavia. 2. Il titolo d'importazione contiene, nella casella 20 a, una delle seguenti diciture: - no válido en España y Portugal - ikke gyldig i Spanien og Portugal - in Spanien und Portugal ungueltig - den ischýei stin Ispanía kai stin Portogalía - not valid in Spain and Portugal - non valable en Espagne et au Portugal - non valido in Spagna e in Portogallo - niet geldig in Spanje en Portugal - não é válido em Espanha ou em Portugal. 3. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, a condizione che non sia stata adottata alcuna misura in tale lasso di tempo. 4. La Commissione adotta le misure necessarie per limitare le importazioni, in base ai titoli d'importazione, al quantitativo di 3 000 t fissato dal regolamento (CEE) n. 1200/88.
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