Art. 1
In vigore dal 20 mag 1988
1. Ai titoli d'importazione per le ciliegie acide fresche originarie della Iugoslavia si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80, fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del suddetto regolamento, non si applicano le disposizioni relative alla tolleranza per eccesso.
2. La domanda di rilascio del titolo ed il titolo d'importazione devono contenere, nella casella 8, i codici NC ex 0809 20 10 e ex 0809 20 90.
2. L'importo della cauzione è fissato a 0,60 ECU/100 kg netti.
4. I titoli d'importazione sono validi per otto giorni a decorrere dalla data di rilascio effettivo.
Storico versioni
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