Art. 2

In vigore dal 11 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20. (3) GU n. L 203 del 24. 7. 1987, pag. 16. (4) GU n. L 334 del 24. 11. 1987, pag. 16. (5) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.
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