Art. 1

In vigore dal 11 mag 1988
La tassa di compensazione che figura nella terza colonna dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2184/87 è modificata come segue: a) per quanto concerne le uve secche di Corinto della sottovoce 0806 20 11 o 0806 20 41 della nomenclatura combinata, gli importi 307,52 e 194,47 sono sostituiti rispettivamente dagli importi 257,31 e 144,26; b) per quanto concerne le uve secche delle sottovoci 0806 20 19 o 0806 20 99 della nomenclatura combinata, gli importi 354,32 e 236,05 sono sostituiti rispettivamente dagli importi 304,11 e 195,84.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/1294 | Portale Normativo