Art. 5

In vigore dal 6 mag 1988
L'organismo di intervento tedesco comunica alla Commissione, al più tardi il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/1249 | Portale Normativo