Art. 1

In vigore dal 6 mag 1988
1. L'organismo d'intervento tedesco procede ad una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 9 000 t di frumento tenero destinato ad essere trasformato in malto. 2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, alla presente gara si applicano le seguenti modalità particolari: - i concorrenti s'impegnano: - a trasformare o a far trasformare in malto i quantitativi di frumento tenero entro il 30 giugno 1988. La trasformazione si considera effettuata quando il frumento tenero è stato sottoposto a macerazione, e - a tenere una contabilità di magazzino dalla quale risultino i quantitativi acquistati e la loro utilizzazione e, in caso di rivendita, il nome e l'indirizzo dell'acquirente e i quantitativi venduti; - l'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione pari a 15 ECU/t presso l'organismo di intervento tedesco a garanzia del rispetto delle condizioni di cui al primo trattino. La cauzione dev'essere costituita al più tardi entro i due giorni feriali successivi alla data in cui è stata notificata la dichiarazione di aggiudicazione della gara.
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