Art. 3

In vigore dal 5 mag 1988
1. Il periodo di validità dei certificati e le modalità supplemantari necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono stabiliti dalle autorità spagnole. 2. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le importazioni effettuate nel corso di ogni settimana, entro 15 giorni dalla fine della settimana considerata.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1988/1239 | Portale Normativo