Art. 2

In vigore dal 5 mag 1988
1. Le richieste di certificato vanno presentate all'organismo designato a tal fine dalle autorità spagnole. Ogni settimana, di lunedì, la Spagna comunica alla Commissione il quantitativo oggetto delle domande di rilascio di certificati presentate nel corso della settimana precedente. I certificati sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al suddetto lunedì, purché entro tale termine non siano state prese misure specifiche, conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (2). Tali misure possono essere adottate se il quantitativo per il quale sono richiesti i certificati rischia di contribuire in misura determinante a perturbare il mercato spagnolo. 2. Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di un cauzione di 5 ECU/100 kg, che garantisca l'impegno di immettere in consumo in Spagna, nel periodo di validità del certificato stesso, il quantitativo indicato del prodotto in causa. 3. Alla cauzione di cui al paragrafo 2 si applica il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (3); l'impegno di cui allo stesso paragrafo costituisce l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del suddetto regolamento.
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