Art. 6
In vigore dal 29 apr 1988
La domanda menzionata al paragrafo 1 dell' deve essere presentata dallo Stato membro interessato, per tutte le regioni o le zone che possono essere esentate nel suo territorio, prima delle rispettive date a decorrere dalle quali si applicano, in tale Stato membro, i regimi di cui ai titoli da 01 a 03 del regolamento (CEE) n. 797/85. La domanda può anche essere presentata o modificata nel primo semestre 1991.
Storico versioni
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