Art. 2

In vigore dal 29 apr 1988
Sono considerate condizioni naturali tali da sconsigliare una riduzione della produzione quelle che comportano i rischi seguenti: a) rischi di degrado fisico o chimico del suolo (segnatamente erosione, inaridimento, aumento del tasso di salinità) nelle regioni caratterizzate da precipitazioni scarse o irregolari; b) rischi di incendio.
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