Art. 2
In vigore dal 29 apr 1988
Sono considerate condizioni naturali tali da sconsigliare una riduzione della produzione quelle che comportano i rischi seguenti:
a) rischi di degrado fisico o chimico del suolo (segnatamente erosione, inaridimento, aumento del tasso di salinità) nelle regioni caratterizzate da precipitazioni scarse o irregolari;
b) rischi di incendio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1273:oj#art-2