Art. 1

In vigore dal 29 apr 1988
1. A datare dal 2 maggio 1988, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato per le carni suine d'origine spagnola all'organismo d'intervento spagnolo, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80 e del presente regolamento. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato. 2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e per giorni sono fissati nell'allegato, colonne 7 e 8.
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