Art. 7

In vigore dal 21 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 101 del 20. 4. 1988, pag. 10. ALLEGATO II ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI A RILASCIARE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ - JUNTA NACIONAL DE CARNES per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1988/1051 | Portale Normativo