Art. 7
In vigore dal 21 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 101 del 20. 4. 1988, pag. 10.
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI A RILASCIARE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ
- JUNTA NACIONAL DE CARNES
per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1051:oj#art-7