Art. 2

In vigore dal 18 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1988. Per il Consiglio Il Presidente G. STOLTENBERG // p/st » // // // // // (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 345 dell'8. 12. 1986, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1045:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo