Art. 2
In vigore dal 18 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. STOLTENBERG // p/st » // // // // //
(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 345 dell'8. 12. 1986, pag. 1.
Storico versioni
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