Art. 3
In vigore dal 18 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. STOLTENBERG
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
(3) GU n. C 83 del 24. 3. 1984, pag. 4.
(4) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.
(5) GU n. C 235 dell'1. 9. 1987, pag. 2.
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(1) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.
Storico versioni
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