Art. 2

In vigore dal 18 apr 1988
1. I pezzi ed i materiali idonei al montaggio o alla produzione delle macchine da scrivere elettroniche da parte delle società di cui all', paragrafo 1, originari del Giappone, possono essere considerati in libera pratica soltanto se non vengono utilizzati nelle operazioni di montaggio e di costruzione di cui sopra. 2. Le macchine da scrivere elettroniche in tal modo montate o prodotte devono essere dichiarate alle autorità competenti prima di uscire dall'officina di montaggio o di produzione per essere immesse sul mercato comunitario. Ai fini della riscossione del dazio antidumping, tale dichiarazione dovrà essere considerata equivalente a quella di cui all' della direttiva 79/695/CEE (1). 3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
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