Art. 3

In vigore dal 18 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1988. Per il Consiglio Il Presidente G. STOLTENBERG (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9. (3) GU n. C 236 del 3. 9. 1983, pag. 5. (4) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 1. (5) GU n. C 235 dell'1. 9. 1987, pag. 3. (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. (1) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.
Storico versioni

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Art. 3 Regolamento (UE) 1988/1021 | Portale Normativo