Art. 2
In vigore dal 18 apr 1988
1. I pezzi ed i materiali idonei al montaggio o alla produzione delle bilance elettroniche da parte della società di cui all', paragrafo 1, originari del Giappone, possono essere considerati in libera pratica soltanto se non vengono utilizzati nelle operazioni di montaggio e di produzione di cui sopra.
2. Le bilance elettroniche in tal modo montate o prodotte devono essere dichiarate alle autorità competenti prima di uscire dall'officina di montaggio o di produzione del dazio antidumping, tale dichiarazione viene considerata equivalente a quella di cui all' della direttiva 79/695/CEE (1).
3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
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