Art. 2

In vigore dal 14 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 31 marzo 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20. (3) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 45. (4) GU n. L 53 del 27. 2. 1988, pag. 65. (5) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15. (6) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:981:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo