Art. 2
In vigore dal 14 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 31 marzo 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20.
(3) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 45.
(4) GU n. L 53 del 27. 2. 1988, pag. 65.
(5) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.
(6) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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