Art. 3

In vigore dal 28 mar 1988
Le aliquote dei dazi da applicare ai prodotti di cui all' sono sostituite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2658/87 da quelle che figurano nell'allegato del presente regolamento.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1988/1058 | Portale Normativo