Art. 1

In vigore dal 28 mar 1988
1. All'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità di crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, dei codici 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90 della nomenclatura combinata, originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, l'elemento mobile del prelievo, calcolato conformemente all' del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso è ridotto di un importo pari al 40 % della media degli elementi mobili dei prelievi applicabili al prodotto considerato nel corso dei tre mesi che precedono il mese di fissazione dell'importo. 2. Il paragrafo 1 si applica, limitatamente ad un quantitativo di 550 000 tonnellate all'anno, all'importazione dei prodotti in questione originari dell'Argentina, nonché di qualsiasi altro paese terzo che applichi una tassa speciale all'esportazione di detti prodotti, di importo pari all'importo di cui è ridotto l'elemento mobile del prelievo, e che presenti una prova soddisfacente del pagamento di questa tassa.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/1058 | Portale Normativo