Art. 2
In vigore dal 24 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 30 giugno 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 20.
(5) GU n. L 117 del 6. 5. 1986, pag. 14.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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