Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 30 giugno 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9. (4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 20. (5) GU n. L 117 del 6. 5. 1986, pag. 14.
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