Art. 3

In vigore dal 21 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3. (3) GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.
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