Art. 3
In vigore dal 21 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3.
(3) GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.
Storico versioni
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