Art. 2
In vigore dal 21 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. TOEPFER
(1) GU n. C 16 del 21. 1. 1988, pag. 8.
(2) Parere reso il 10 marzo 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(5) GU n. L 187 del 19. 7. 1985, pag. 1.
(6) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(7) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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