Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1820/80 è modificato come segue:

In vigore dal 21 mar 1988
1) nel titolo il termine « occidentale » è soppresso; 2) l' è modificato come segue: i) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. L'azione comune si applica alle zone svantaggiate dell'Irlanda, ai sensi della direttiva 85/350/CEE (*). (*) GU n. L 187 del 19. 7. 1985, pag. 1. »; ii) nel paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente: « g) il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie rurali e l'aumento del loro reddito, tramite attività diverse da quelle agricole tradizionali »; iii) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: « 4. Le misure di cui al paragrafo 3, lettere a), b), c), e),f) e g) devono essere realizzate nel quadro di un programma che sarà elaborato dal governo irlandese ed approvato dalla Commissione. »; 3) l' è modificato come segue: i) al paragrafo 1, lettera a) la cifra VI è sostituita dalla cifra VI bis; ii) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente: « c) misure di coordinamento con tutti gli altri programmi o misure che possono influire sullo sviluppo dell'agricoltura nelle zone svantaggiate; »; iii) al paragrafo 2 la prima frase è sostituita dal testo seguente: « 2. Il programma contiene inoltre le informazioni di cui agli articoli 5 e 7, all'articolo 8, paragrafo 4 e agli articoli 9, 13, 15, 18 e 18 ter. »; iv) il testo del paragrafo 3 è sostiuito dal testo seguente: « 3. Tutte le misure previste dall'azione comune devono inserirsi nel contesto del programma di sviluppo regionale qualora l'Irlanda sia tenuta a comunicare tale programma alla Commissione a norma dell', paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (*). (*) GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1. »; v) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: « 4. La durata del programma è almeno pari a quella dell'azione comune. Esso viene esaminato ogni quattro anni. Esso può interessare tutte le zone svantaggiate o parte di esse. »; 4) nell'articolo 6, primo comma, la lettera b) è sostiuita dal testo seguente: « b) la recinzione e il miglioramento dei pascoli montani e collinari di proprietà privata, fatte salve le disposizioni concernenti lo sfruttamento in comune dei pascoli, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 797/85 (*); (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »; 5) l'articolo 8 è modificato come segue: i) nel paragrafo 2, lettera a), sono soppressi i termini « nella regione occidentale favorendo particolarmente la produzione di carne »; ii) al paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente: « Il Fondo può contribuire a coprire i costi di programmi di pubblicità per incoraggiare gli agricoltori a partecipare al programma. »; iii) è aggiunto il paragrafo seguente: « 4. Il fondo può contribuire alle attività intese a promuovere nuovi prodotti agricoli o nuovi sistemi di produzione, con particolare preferenza per i prodotti non alimentari. Il programma comprende informazioni sulla realizzazione dell'azione e sui nuovi prodotti agricoli o sistemi di produzione che possono essere sovvenzionati. Approvando il programma, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione decide circa l'ammissibilità di queste attività, tenendo conto degli orientamenti della politica comune. »; 6) all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente: « 4. L'articolo 10 ed il presente articolo si applicano ai piani di miglioramento approvati prima del 1o marzo 1988. »; 7) è inserito il seguente articolo: « Articolo 11 bis Nel quadro dell'azione specifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sono concessi agli agricoltori senza un piano di miglioramento, a norma del regolamento (CEE) n. 797/85, aiugi agli investimenti per: a) fabbricati per la stabulazione degli animali da pascolo nel periodo invernale; b) il magazzinaggio di foraggio, compresi adeguati serbatoi per gli effluenti dell'insillaggio e c) il magazzinaggio degli effluenti degli animali. L'importo dell'aiuto non può superare quello concesso agli agricoltori che abbiano presentato un piano di miglioramento che procuri un reddito da lavoro non superiore al 120 % del reddito di riferimento di cui all' del regolamento (CEE) n. 797/85. I limiti per gli investimenti che possono beneficiare dell'aiuto, fissati in detto regolamento, non sono modificati dal presente regolamento. »; 8) all'articolo 12 la lettera a) è sostiuita dal testo seguente: « a) l'imboschimento di terreni agricoli idonei alla silvicoltura; »; 9) nell'articolo 13, lettera a) il termine « marginali » è soppresso; 10) nell'articolo 14, il paragrafo 2 è sostiuito dal testo seguente: « 2. L'obiettivo principale dei centri di formazione è quello di organizzare corsi di formazione per il miglioramento della qualifica professionale agricola, ai sensi del titolo VII del regolamento (CEE) n. 797/85. »; 11) È inserito il seguente titolo: « TITOLO VI BIS Misure complementari Articolo 18 bis 1. Le misure di cui all', paragrafo 3, lettera g) sono intese a migliorare il tenore di vita delle famiglie rurali, tramite migliori condizioni di vita e l'aumento dei loro redditi, grazie ad attività diverse dalle attività agricole tradizionali. 2. a) Le misure intese a migliorare le condizioni di vita delle famiglie rurali comprendono: - investimenti per il miglioramento delle case rurali d'abitazione o per la costruzione di nuove case ruali d'abitazione qualora il miglioramento delle case d'abitazione esisteni non fosse indicato, con priorità per le aziende agricole in cui vivono generazioni adulte successive; - investimenti per progetti di produzione e di risparmio d'energia; - investimenti per sistemi idrici individuali di approvvigionamento di acqua potabile e di discarica, se economicamente giustificati. b) Le misure intese ad aumentare i redditi delle famiglie rurali tramite attività non agricole possono comprendere: - investimenti in attività non agricole esercitate dagli agricoltori; - investimenti effettuati dagli agricoltori per fornire servizi ad altri agricoltori. 3. L'agricoltura deve rimanere la principale attività economica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85, dei beneficiari delle singole misure di cui al presente titolo. Articolo 18 ter Il programma di cui all', paragrafo 4 deve contenere una descrizione: a) delle condizioni di vita delle famiglie rurali e delle misure proposte per migliorarle; b) delle attività non agricole svolte presso l'azienda agricola e delle possibilità per i conduttori agricoli di aumentare i loro redditi agricoli tramite tali attività; c) dei servizi necessari per la popolazione rurale, delle possibilità di qui dispongono gli agricoltori per fornire tali servizi ai loro vicini ed una descrizione delle misure prese per evitare un eccesso di attrezzature. »; 12) l'articolo 20 è modificato come segue: i) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Il periodo previsto per la realizzazione dell'azione comune è di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del primo programma. »; ii) i termini « 240 milioni di unità di conto europee » sono sostiuiti con « 220 milioni di ECU »; 13) nell'articolo 22, il testo del paragrafo 2 è sostiuito dal testo seguente: « 2. Il Fondo rimborsa al governo irlandese le seguenti percentuali delle spese reali: a) il 50 % per le misure di cui all'articolo 4; questo importo, tuttavia, non può superare il 40 % della spesa totale, con un massimo imputabile di: - 24,2 milioni di ECU per l'allacciamento alla rete elettrica, - 83,2 milioni di ECU per l'allacciamento alla rete dell'acqua potabile, - 72,6 milioni di ECU per le strade poderali e locali. Tuttavia per le spese effettuate dopo il 31 dicembre 1987, il tasso del contributo è portato al 70 % per queste azioni, sempreché non sia superato il 60 % del costo totale; b) il 50 % per le altre misure o, per le spese effettuate dopo il 31 dicembre 1987, il 60 % nel caso delle misure di cui agli articoli 6, 14 e 16 e il 70 % nel caso delle misure di cui agli articoli 8, 11 bis e 12, con un massimo imputabile di: - 560 ECU per ettaro per i lavori di cui all'articolo 6, lettere a) e b); - 600 ECU per ettaro per i lavori di cui all'articolo 6, lettera c) detto importo può essere tuttavia portato a 1 000 ECU per ettaro per una superficie totale di 45 000 ettari; - 0,85 milioni di ECU per i lavori di cui all'articolo 8, paragrafo 3; - 0,7 milioni di ECU per i lavori di cui all'articolo 8, paragrafo 4; - 10 milioni di ECU per i lavori di cui agli articoli 14 e 16; per quanto concerne l'articolo 16, l'importo imputabile riguarda unicamente l'istituzione del centro di sviluppo; - 3,0 milioni di ECU per i lavori di cui all'articolo 11, paragrafo 1; - 0,7 milioni di ECU per i lavori di cui all'articolo 11, paragrafo 3; - 11,75 milioni di ECU a titolo dell'articolo 11 bis, per un investimento massimo imputabile di 25 000 ECU per azienda; - 1 400 ECU per ettaro per una spesa totale massima di 27,2 milioni di ECU per i lavori di cui all'articolo 12; - 5 milioni di ECU a titolo dell'articolo 18 bis, per un investimento imputabile di 40 000 ECU per azienda. Se successivamente risultasse necessario, la Commissione potrà modificare, su richiesta dello Stato membro interessato, gli importi massimi di cui sopra, secondo la procedura prevista all'articolo 25, a condizione che l'importo totale della spesa ammissibile non superi i 300 milioni di ECU. »; 14) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 23 bis Ai fini della realizzazione dell'azione comune, è istituito un comitato di controllo, di comune accordo tra la Commissione ed il governo irlandese. Il comitato di controllo fornisce al governo irlandese o, eventualmente, all'autorità da esso designata i suoi servizi nella realizzazione dell'azione comune. »
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