Art. 2

In vigore dal 18 mar 1988
Il trasformatore, l'associazione o l'unione di trasformatori hanno diritto al premio previsto dall', paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 se l'intero quantitativo di pomodori freschi consegnato in esecuzione dei contratti conclusi con associazioni di produttori è stato preso in consegna e se i quantitativi indicati nei contratti di cui all', paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 siano almeno pari alle « percentuali considerevoli determinate » stabilite dal Consiglio rispetto ai quantitativi complessivi trasformati in esecuzione dei contratti di cui al citato .
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