Art. 1
In vigore dal 18 mar 1988
Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 per « associazioni di produttori » si intendono:
- le organizzazioni di produttori costituite e riconosciute a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72,
- le associazioni costituite ai fini della conclusione dei contratti di cui al citato ; dette associazioni sono riconosciute dallo Stato membro interessato, purché i loro soci non facciano parte di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e si impegnino a non conferire nemmeno parzialmente la loro produzione ad altre associazioni.
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