Art. 1
All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 15 mar 1988
« 2. Per il periodo 1o gennaio 1988 - 31 dicembre 1988, il tasso d'interesse specifico è fissato al:
- 5 % per la Repubblica federale di Germania,
- 5,5 % per i Paesi Bassi. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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