Art. 1 · All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

Art. 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 15 mar 1988
« 2. Per il periodo 1o gennaio 1988 - 31 dicembre 1988, il tasso d'interesse specifico è fissato al: - 5 % per la Repubblica federale di Germania, - 5,5 % per i Paesi Bassi. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:674:oj#art-1