Art. 4

In vigore dal 4 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comuntià europee. Esso acquista efficacia a decorrere dal 15 dicembre 1987 e, limitatamente all', il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1988/613 | Portale Normativo