Art. 2
In vigore dal 3 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il paragrafo 1 dell' è applicabile a decorrere dal 2 marzo 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.
(4) GU n. L 4 del 7. 1. 1988, pag. 11.
(5) GU n. L 343 del 5. 12. 1987, pag. 18.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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